Titolo II
Art. 95
95 / 108Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione
In vigore dal 7 feb 2014
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";
b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-95