Titolo I

Art. 90

Modifiche all'articolo 1023 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 90 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 1023 del codice civile | Portale Normativo