Art. 90 · Modifiche all'articolo 1023 del codice civile
Titolo I

Art. 90

90 / 108

Modifiche all'articolo 1023 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-90