Titolo I
Art. 85
Modifiche all'articolo 687 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "legittimo" è soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-85