Titolo I

Art. 85

Modifiche all'articolo 687 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "legittimo" è soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-85

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Art. 85 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 687 del codice civile | Portale Normativo