Titolo I
Art. 86
Modifiche all'articolo 715 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole: "sulla legittimità o sulla filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla filiazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-86