Art. 86 · Modifiche all'articolo 715 del codice civile
Titolo I

Art. 86

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Modifiche all'articolo 715 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole: "sulla legittimità o sulla filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla filiazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-86