Titolo II
Art. 93
Modifiche al codice penale in materia di filiazione
In vigore dal 7 feb 2014
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
b) all', secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
c) all', nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
d) all', secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" è sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio";
l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";
n) all'articolo 569, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
r) all'articolo 574-bis, le parole: "potestà dei genitori" e le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potestà genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-93