Art. 93 · Modifiche al codice penale in materia di filiazione
Titolo II

Art. 93

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Modifiche al codice penale in materia di filiazione

In vigore dal 7 feb 2014
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; b) all', secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; c) all', nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; d) all', secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" è sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio"; l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto"; n) all'articolo 569, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; r) all'articolo 574-bis, le parole: "potestà dei genitori" e le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potestà genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-93