Art. 32

In vigore dal 17 apr 2001
1. Le disposizioni dell' , comma 2-bis, introdotto dall', comma 7, del presente provvedimento, dell', comma 4, come integrato dall', comma 1, lettera e) del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-bis, introdotto dall', comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1o settembre 1995. 2. Le disposizioni di cui agli si applicano ai concorsi il cui bando sarà pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recanti l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", devono intendersi riferite al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-32

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