Art. 28
In vigore dal 15 giu 2001
1. All'articolo 49, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore.
1-quater. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.
1-quinquies. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-sexies. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi
di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non- inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
1-septies. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una funzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore.
1-octies. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1-nonies. A partire dal primo gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi dall'1-bis all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-28