Art. 30

In vigore dal 1 gen 2005
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall' del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall' del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia maturatd tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall' del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianità riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall', comma 1, del presente decreto è attribuito dalla medesima data. 5. Al personale inquadrato al 1o settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di "scelto". 6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, è attribuito con la medesima decorrenza. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193. 8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di "scelto" a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che è stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di "scelto" dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche. 9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'articolo 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "scelto" di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8. 10. Ai fini dell'applicazione dei precendenti commi, si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianità minima richiesta nella qualifica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-30

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