Art. 31
In vigore dal 17 apr 2001
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall', comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento degli atleti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo del Corpo forestale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-31