Art. 34

In vigore dal 17 apr 2001
1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall' del presente decreto, come segue: a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall' del presente decreto; b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, sulla base delle seguenti aliquote: 1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; 2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio; 3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto. 2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
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