Art. 7

In vigore dal 17 apr 2001
1. All', comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti "quindici mesi" e dopo il punto e virgola sono aggiunti i seguenti periodi: "Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente."; b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-7

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