Art. 2

In vigore dal 15 giu 2001
1. All' sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi; 2. Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: "titoli ed"; 3. Al medesimo comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" è sostituita dalla parola "condotta". 4. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'esame può essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso". 5. Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa nonché della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso". 6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Sono altresì nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.". 7. Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneità a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalità possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalità di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-2

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