Art. 17
In vigore dal 17 apr 2001
1. All'articolo 36, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: "concorso interno per titoli e superamento di" sono aggiunte le seguenti: "una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e" e le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; al secondo periodo, la parola "censura" è sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
3. Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "per esame" è inserita la seguente: "scritto". Al secondo periodo della medesima lettera le parole: "all'" sono sostituite dalle seguenti: "all'".
4. Al comma 2, dopo le parole: "categorie di titoli", sono inserite le seguenti: "le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione";
5. Al comma 5, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse;
6. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per il concorso di cui al comma 1. lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.".
7. Al comma 7, dopo le parole: "allievi vice revisori", sono inserite le seguenti: "con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita".
8. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-17