Art. 21

In vigore dal 17 apr 2001
1. All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: 2. Al comma 1: a) le parole "all'" sono sostituite dalle seguenti: "all'"; b) le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario"; c) le parole "nonché, ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse; 3. Al comma 2, le parole "e dell'abilitazione" sono soppresse. 4. Al comma 4, le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole "nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati" sono soppresse. 5. Dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato". 6. Al comma 5, le parole "e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-21

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Art. 21 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo