Art. 23
In vigore dal 17 apr 2001
1. All'articolo 44 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Al comma 1, le parole: "di almeno dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei mesi".
3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonché le modalità d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso".
4. Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica del 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione".
5. Al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: "e ".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-23