Art. 25
In vigore dal 17 apr 2001
c) All'articolo 47, comma 3, le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore" che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole: "nonché, ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-25