Art. 29
In vigore dal 17 apr 2001
1. Il disposto di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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