Art. 33

In vigore dal 17 apr 2001
"In conseguenza dell'attuazione dell' del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell' della legge 1o aprile 1981, n. 121".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo