Art. 3
In vigore dal 17 apr 2001
1. All', sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
3. Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) non superano gli esami di fine corso.".
4. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.".
5. Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "assenza" sono inserite le seguenti: "superiore a novanta giorni".
6. Al comma 2, secondo periodo, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "novanta".
7. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermità contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale è riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneità psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all', comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.
8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole "ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-3