Art. 8
In vigore dal 17 apr 2001
1. All', comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "agli anni 40" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-8