Art. 8

In vigore dal 17 apr 2001
1. All', comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole "agli anni 40" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; b) alla lettera b), le parole: "di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-8

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