Art. 9

In vigore dal 17 apr 2001
1. All' sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'"; b) al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " è sostituita dalla seguente: "centoventi". c) Al comma 4, la parola "censura" è sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-9

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