Art. 9
In vigore dal 17 apr 2001
1. All' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'";
b) al comma 3, lettera c) la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola "novanta " è sostituita dalla seguente: "centoventi".
c) Al comma 4, la parola "censura" è sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-9