Art. 5
In vigore dal 17 apr 2001
1. All' sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2. Al comma 1, lettera b), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) non supera gli esami di fine corso";
3. Al comma 2, primo periodo, le parole: "contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio"; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.
In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.".
4. Al comma 3, la parola: "censura" è sostituita dalle seguenti: "sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-5