Art. 22
In vigore dal 17 apr 2001
1. All'articolo 43 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, de1 titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio".
3. Al comma 2, dopo le parole "contenere" è aggiunta la seguente "anche" e le parole "oltre alle modalità, le materie oggetto del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi," sono soppresse.
4. Al comma 3, secondo periodo, le parole: "e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-22