Art. 23

Art. 23

23 / 35
In vigore dal 17 apr 2001
1. All'articolo 44 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi. 2. Al comma 1, le parole: "di almeno dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei mesi". 3. Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonché le modalità d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso". 4. Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "con decorrenza giuridica del 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione". 5. Al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: "e ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-23