Art. 15
In vigore dal 15 giu 2001
1. All', sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:
a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
b) qualità morali e di condotta come previsto dall' della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.".
3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.".
4. Il comma 3 è soppresso.
5. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso".
6. Al comma 6, le parole: "ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
7. Al comma 7, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi".
8. Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.".
9. Al comma 9 le parole "l'" sono sostituite dalle seguenti:
"l'".
10. Il comma 12 è soppresso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87#art-15