Accordo

Art. 30

In vigore dal 7 mag 1948
Il "Banco Central de la Repubblica Argentina", in rappresentanza del Governo argentino e l'Ufficio italiano dei cambi, in rappresentanza del Governo italiano, stabiliranno i dettagli tecnici necessari circa la tenuta dei conti indicati negli , il metodo per calcolare e percepire il margine di cambio e tutto ciò che si riferisce alle condizioni in cui saranno stipulate le operazioni tra i due paesi. Le disposizioni del presente capitolo cominceranno ad aver effetto in base a quanto stabilito nell', tuttavia mai prima che il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi abbiano dato attuazione a quanto disposto nel paragrafo precedente. Ambedue gli Istituti non saranno tenuti responsabili degli inconvenienti che potessero essere occasionati dalla normale applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-30

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