Accordo
Art. 34
In vigore dal 7 mag 1948
I Governi contraenti si impegnano a promuovere le comunicazioni aeree commerciali tra i paesi e a tale effetto concederanno, in regime di reciprocità le facilitazioni e le autorizzazioni necessarie tanto per ciò che concerne i diritti di sorvolo, atterraggio e utilizzazione dei servizi e installazioni dei loro aeroporti, conti per il traffico di passeggeri, corrispondenza e merci a aerotrasportati da un paese all'altro.
A tale fine, si studieranno al più presto possibile i termini di un accordo con il quale, nello spirito della presente dichiarazione, si determinano le modalità della sua esecuzione, secondo le disposizioni delle rispettive legislazioni e degli accordi internazionali esistenti in questa materia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-34