Accordo
Art. 35
In vigore dal 7 mag 1948
Il Governo argentino si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e i prodotti italiani che si importino in Argentina, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.
Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-35