Accordo

Art. 32

In vigore dal 7 mag 1948
I Governi contraenti si impegnano, durante la validità del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinché il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si ef fettui preferibilmente su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parità di tonnellaggio. L'applicazione di queste disposizioni non potrà comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-32

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