Accordo
Art. 29
In vigore dal 7 mag 1948
I pagamenti correnti, previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, comprendono specialmente:
pagamenti ufficiali;
i pagamenti commerciali, comprese le spese accessorie;
gli stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi e spese di conservazione;
le rimesse di aiuto familiare;
le rendite, interessi e benefici;
le spese di esercizio, ammortamenti contrattuali;
i diritti e spese per brevetti e licenze, diritti di autore;
le imposte, tasse e accessori;
i pagamenti di assicurazione, riassicurazioni (premi di indennita); e qualsiasi altro pagamento giustificato e corrente che sia ammesso di comune accordo tra il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-29