Accordo

Art. 29

In vigore dal 7 mag 1948
I pagamenti correnti, previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, comprendono specialmente: pagamenti ufficiali; i pagamenti commerciali, comprese le spese accessorie; gli stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi e spese di conservazione; le rimesse di aiuto familiare; le rendite, interessi e benefici; le spese di esercizio, ammortamenti contrattuali; i diritti e spese per brevetti e licenze, diritti di autore; le imposte, tasse e accessori; i pagamenti di assicurazione, riassicurazioni (premi di indennita); e qualsiasi altro pagamento giustificato e corrente che sia ammesso di comune accordo tra il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-29

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