Accordo
Art. 25
In vigore dal 7 mag 1948
Si aprirà presso il "Banco Central de la Repubblica Argentina" nella sua veste di Agente finanziario del Governo argentino, un conto denominato "Credito" al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, che agirà in rappresentanza del Governo italiano, in cui si accentrerà la contabilizzazione delle operazioni corrispondenti al credito stabilito nell' e di quelle derivanti dal collocamento del "Prestito" a cui si riferisce l'.
In questo conto verranno accreditati i fondi che il Governo italiano ottenga dal collocamento del citato Prestito e verranno addebitati in esso, esclusivamente:
a) il valore. FOB porto argentino delle merci che l'Italia acquisti in Argentina a nomina di quanto indicato nell' e il margine di cambio corrispondente;
b) le spese pagabili in Argentina relative alla conservazione e invio di dette merci dall'Argentina all'Italia, compresi i noli da
pagare per il loro trasporto in navi di bandiera argentina; e
c) fino all'importo massimo di 50 milioni di pesos argentini che potranno essere destinati a pagare gli interessi del credito a cui si riferisce l' e ad effettuare altri pagamenti giustificati del Governo italiano nella Repubblica Argentina.
In nessun caso questo conto potrà presentare un saldo debitore superiore a 350 milioni di pesos argentini.
Qualora prima della scadenza del credito, il Governo italiano cancelli totalmente il saldo debitore del conto indicato nel presente articolo e rinunci alla utilizzazione del credito a cui si riferisce l', a decorrere dalla data in cui si verifichino queste due circostanze i pagamenti corrispondenti ad operazioni fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana saranno realizzati nelle divise liberamente trasferibili che, di comune accordo, stabiliscano il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-25