Accordo

Art. 20

In vigore dal 7 mag 1948
Il credito a cui si riferisce l'), si concede per un termine di tre anni, a contare dalla data in cui si ponga in vigore il presente Accordo. Questo termine è prorogabile di comune accordo tra le due parti, fino al 31 dicembre 1951.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-20

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