Accordo
Art. 18
In vigore dal 7 mag 1948
A partire dalla data di entrata, in vigore del presente accordo tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette tra la Repubblica, Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari U.S.A. attraverso i conti "Credito" o "Accordo", a seconda dei casi, a norma di quanto stabilito negli e delle disposizioni sui cambi in vigore nei due paesi.
Storico versioni
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