Accordo

Art. 18

In vigore dal 7 mag 1948
A partire dalla data di entrata, in vigore del presente accordo tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette tra la Repubblica, Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari U.S.A. attraverso i conti "Credito" o "Accordo", a seconda dei casi, a norma di quanto stabilito negli e delle disposizioni sui cambi in vigore nei due paesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-18

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