Accordo

Art. 17

In vigore dal 7 mag 1948
Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiani, del pari che le importazioni nella Repubblica italiana di prodotti o merci argentini saranno soggette alle disposizioni di ordine generale in vigore nel paese importatore al momento dello sdoganamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-17

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