Accordo
Art. 22
In vigore dal 7 mag 1948
Alla scadenza del termine di vigenza del credito a cui si riferisce l', il Governo italiano provvederà a liquidare integralmente il saldo di cui sia debitore in una delle seguenti forme, a sua opzione:
a) con pesos argentini provenienti dal conto "Accordo", a cui si riferisce l' o prodotti dal collocamento sulla piazza di Buenos Aires di un prestito ammortizzabile in un termine non superiore a 25 anni in cui sarà computato il termine trascorso dalla
data in cui entri in vigore il presente Accordo, o
b) con titoli o valori, o beni di altra natura, di proprietà del Governo italiano, accettabili dal Governo argentino.
Il Governo italiano potrà, in qualsiasi momento, ammortizzare totalmente o parzialmente le somme utilizzate con imputazione al credito, però questi ammortamenti non potranno essere inferiori a 3.500.000 pesos argentini ciascuno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-22