Accordo

Art. 26

In vigore dal 7 mag 1948
Il "Banco Central della Repubblica Argentina" aprirà un conto in pesos argentini denominato "Accordo", al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, nella sua qualità di agente del Governo italiano. In questo conto si accrediteranno tutti i pesos provenienti dalle seguenti operazioni: a) pagamenti del valore delle merci originarie dell'Italia e di tutte le spese inerenti fino a porto argentino; b) pagamenti giustificati in Italia: rimesse di persone fisiche o giuridiche per aiuto famigliare o per qualsiasi altra causa, trasferimenti finanziari e redditi in pesos del Governo italiano; c) pagamento di riscossioni consolari; d) pagamento in pesos per ogni sorta, di servizi prestati dall'Italia (noli, premi di assicurazione, diritti, regalie, "redevances", canoni, licenze, ecc.): e) vendite di oro monetato ed in lingotti di buona consegna divise di libera disponibilità, titoli o valori che si realizzino sul mercato argentino dal Governo italiano, direttamente od indirettamente; f) i pagamenti relativi a: valori delle navi e delle forniture speciali di qualsiasi specie che l'Italia venda all'Argentina, ai sensi di quanto stabilito nell' di questo Accordo; tutte le spese relative fino a porto argentino delle forniture di qualsiasi specie che possano esser fatte dall'Italia all'Argentina. A questo conto si addebiteranno, nei limiti del saldo creditore del conto stesso: 1° I fondi di cui il Governo italiano abbia bisogno di disporli per coprire nella Repubblica Argentina i suoi obblighi nascenti dal presente Accordo e dal collocamento del Prestito a cui si riferisce l'. 2° Il valore dei prodotti che Italia possa acquistare nella, Repubblica Argentina e il margine di cambio corrispondente. 3° Ogni specie di pagamenti giustificati che il Governo italiano e le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia debbano effettuare nella Repubblica Argentina. Ogni altro addebitamento in questo conto che non corrisponda strettamente alle operazioni indicate negli incisi 1°, 2° e 3° richiederà, perché sia effettuato, l'autorizzazione previa del "Banco Central de la Repubblica Argentina" e dell'Ufficio italiano dei cambi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-26

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