Accordo

Art. 28

In vigore dal 7 mag 1948
Le Alte parti contraenti sono d'accordo di: a) vigilare a che i trasferimenti di fondi tra l'Argentina e l'Italia e viceversa, compiuti in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette tra i due territori b) autorizzare in conformità con le disposizioni in materia di cambi vigenti in Argentina ed in Italia, i pagamenti correnti tra i due paesi; c) consultarsi allo scopo di controllare i trasferimenti di capitali secondo i principi delle rispettive politiche, specialmente per impedire trasferimenti che non avessero una finalità economica utile; d) scambiarsi ogni informazione utile allo scopo di assicurare un miglior controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia, di cambi in vigore in ciascun dei due paesi; e e) tenersi in contatto per esaminare di comune intesa, tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione del presente Accordo e per adottare, di comuni accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-28

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