Accordo
Art. 33
In vigore dal 7 mag 1948
Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi paesi, i Governi argentino ed italiano esamineranno con la migliore disposizione in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per la organizzazione di zone speciali e deposito franchi di uno dei due paesi nei porti marittimi dell'altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-33