Accordo

Art. 31

In vigore dal 7 mag 1948
Le navi di ciascuna delle Alte parti contraenti godranno nell'altra del trattamento più favorevole che consentano le rispettive legislazioni per quanto concerne il regime dei porti e le operazioni che si effettuino negli stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-31

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