Accordo

Art. 27

In vigore dal 7 mag 1948
Le disposizioni del presente capitolo si applicheranno del pari alla liquidazione delle operazioni commerciali concluse tra la Repubblica Argentina e la. Repubblica italiana a mezzo o con l'intervento di organismi di carattere internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-27

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