Art. 27
Accordo

Art. 27

27 / 63
In vigore dal 7 mag 1948
Le disposizioni del presente capitolo si applicheranno del pari alla liquidazione delle operazioni commerciali concluse tra la Repubblica Argentina e la. Repubblica italiana a mezzo o con l'intervento di organismi di carattere internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-27