Accordo
Art. 37
In vigore dal 7 mag 1948
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare e sviluppare, in termini di reciprocità, l'intercambio di:
a) libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni;
b) pellicole cinematografiche.
A tale effetto ambedue i Governi prenderanno le disposizioni necessarie affinché l'importazione, il commercio l'esibizione e il regime fiscale relativo ai libri, alle altre pubblicazioni e alle pellicole cinematografiche prodotte in ognuno dei due paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-37