Accordo
Art. 42
In vigore dal 7 mag 1948
Ognuna delle Alte parti contraenti potrà chiedere la effettuazione di negoziati per risolvere, di comune accordo con l'altra, le difficoltà di ogni natura che possa originare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-42