Accordo

Art. 44

In vigore dal 7 mag 1948
Il presente Accordo sarà ratificato in conformità della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte parti contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sarà effettuato nella cittadi Roma al più presto possibile. Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nel capitolo IV, , il presente Accordo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua, firma e rimarrà in vigore fino ai 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nel testo dello stesso. In fede di che i suddetti Plenipotenziari firmano due esemplari dello stesso tenore nelle lingue castigliana e italiana, ugualmente validi, nella cittadi Buenos Aires, addì tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette. Per l'Italia Per l'Argentina G. ARPESANI FIDEL L. ANADON MIGUEL MIRANDA ORLANDO MAROGLIO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-44

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