Prestito estero

Art. 3

In vigore dal 7 mag 1948
I titoli di questo Prestito saranno al portatore, quotabili unicamente nella Repubblica Argentina e si estingueranno al più tardi in 25 anni a mezzo di ammortamenti cumulativi semestrali dell'1,225% ciascuno, che si effettueranno per acquisto o licitazione quando i valori si quotino sotto la pari o per sorteggio quando i valori stiano alla pari o sopra la pari. In ciascuna operazione si ritirerà l'ammontare di titoli fissato nella tavola matematica. I servizi d'interesse ed ammortamento si pagheranno il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-pe-3

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