Prestito estero

Art. 5

In vigore dal 7 mag 1948
Il capitale e gli interessi di questo Prestito saranno durante tutto il tempo, fino alla completa, estinzione di esso, esenti da qualsiasi tributo od imposta italiana, presente o futura. L'interesse dei titoli sarà soggetto, nella Repubblica Argentina, al pagamento dell'imposta sul reddito, a norma delle disposizioni vigenti nel paese. I servizi (interessi ed ammortamento) si pagheranno in tempo di pace o di guerra, qualunque sia la nazionalità dei possessori e le relazioni dei loro rispettivi paesi con l'Italia, il cui Governo in nessun caso confischerà nè sequestrerà detti titoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-pe-5

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