Prestito estero
Art. 9
In vigore dal 7 mag 1948
In caso di perdita, furto ed in utilizzazione di titoli e cedole di questo Prestito, il Governo italiano s'impegna a far conseguire ai titolari nuovi valori a mezzo dell'agente pagatore ed a norma delle disposizioni del Codice di commercio della Repubblica Argentina, restando inteso che le spese causate da queste operazioni saranno a carico degli interessati.
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