Prestito estero

Art. 9

In vigore dal 7 mag 1948
In caso di perdita, furto ed in utilizzazione di titoli e cedole di questo Prestito, il Governo italiano s'impegna a far conseguire ai titolari nuovi valori a mezzo dell'agente pagatore ed a norma delle disposizioni del Codice di commercio della Repubblica Argentina, restando inteso che le spese causate da queste operazioni saranno a carico degli interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-pe-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo